Ospitare advertising, fornire spazio web e assistenza a chi si presume abbia commesso un reato non significa essere corresponsabili se non c’è un ritorno economico diretto. La sentenza del GIP di Roma decreta che Il reato di sfruttamento della prostituzione online non investe coloro che forniscano servizi di registrazione di nome a dominio, di hosting, di manutenzione dei siti a soggetti sospettati di aver commesso questo reato, non sono responsabili di concorso del reato di sfruttamento della prostituzione online i titolari dei siti che vengono pagati per ospitare dei banner attraverso cui si proponga un mercimonio di corpi. La responsabilità non si dispiega a catena sui fornitori di servizi: a stabilirlo, una sentenza del GIP di Roma che, affrontando il nodo della responsabilità penale dei provider, ha prosciolto gli attori che avevano fornito servizi telematici ad un sito con contenuti presuntivamente illeciti.
La sentenza del GIP di Roma costituisce, nel settore della responsabilità penale dei provider, il primo precedente giudiziale conosciuto in Italia nel quale viene sancita in maniera chiara l’assenza di responsabilità dello stesso provider per le attività poste in essere dal titolare di un sito internet che espone contenuti sulla rete idonei a configurare un reato. Ci sono stati nel passato altri procedimenti civili che avevano “sfiorato” la materia da una prospettiva diversa, quella civilistica.
Un altro principio importante che si nota dal provvedimento è che i titolari di siti che posizionano banner pubblicitari di siti che potrebbero violare le norme penali non possono rispondere a titolo di concorso nel reato. La differenza con il passato sta ovviamente nel diverso impatto che una sentenza penale (sinora unica nel suo genere) può avere rispetto ai principi stabiliti dalle Corti Civili nonché nell’ausilio che tale provvedimento potrebbe dare a chi si trova coinvolto in vicende dai risvolti penalisitici.
La sentenza di non luogo a procedere è stata emessa al termine dell’udienza preliminare e ha previsto il proscioglimento del Provider che aveva fornito servizi di hosting, di manutenzione e assistenza al sito riconducibile a presunte prestazioni sessuali online, e di quello che aveva registrato il nome a dominio del sito e che aveva ospitato sul proprio sito un banner pubblicitario riconducibile al sito incriminato. Si tratta del primo provvedimento edito che sancisce in maniera chiara, da una prospettiva penalistica, l’assenza di responsabilità del fornitore di servizi telematici (sia esso un soggetto che registra domini, che fornisce assistenza e spazio web o che mette banner pubblicitari sul proprio sito) per i reati compiuti dal titolare di un sito internet.